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La L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
società di persone (Snc, Sas);
ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.

Di seguito si riportano i commi da 125 a 129 della L.124/2017

125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo  13della legge 8 luglio 1986, n.  349,  e  successive  modificazioni,  i soggetti di cui  all'articolo  137  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  nonché  le  associazioni,  le Onlus e le fondazioni che intrattengono  rapporti  economici  con  le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo  2-bisdel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  nonché  con  società controllate di diritto o di fatto direttamente  o  indirettamente  da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle  che  emettono  azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione  pubblica,  ivi  comprese  quelle  che emettono azioni quotate in mercati regolamentati  e  le  società  da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni  anno,  nei propri  siti  o  portali  digitali,  le   informazioni   relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque  a  vantaggi economici di  qualunque  genere  ricevuti  dalle  medesime  pubbliche amministrazioni e dai  medesimi  soggetti  nell'anno  precedente.  Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti  e comunque vantaggi  economici  di  qualunque  genere  dalle  pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute  a pubblicare tali  importi  nella  nota  integrativa  del  bilancio  di esercizio  e   nella   nota   integrativa   dell'eventuale   bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la  restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui  al periodo precedente. Qualora i  soggetti  eroganti  appartengano  alle amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed  abbiano  adempiuto  a gli obblighi di  pubblicazione  previsti  dall'articolo  26  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui  al  terzo  periodo sono versate ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli  degli  stati  di previsione  delle  amministrazioni  originariamente  competenti   per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  26  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di  cui  al  terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere riassegnate al fondo per la  lotta  alla  povertà  e  all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della  legge  28  dicembre2015, n. 208.  
126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di  pubblicazione  di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o  indirettamente,  dalle  amministrazioni  dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di  tale  obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.  
127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni  non  rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo  delle  sovvenzioni,  dei   contributi,   degli   incarichi retribuiti e comunque dei  vantaggi  economici  di  qualunque  genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a  10.000  euro  nel periodo considerato.  
128. All'articolo 26, comma 2, del  decreto  legislativo  14  marzo2013, n. 33, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Ove  i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresì  pubblicati  i  dati consolidati di gruppo».  
129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125  a128 le amministrazioni, gli enti e le società  di  cui  ai  predetti commi provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel rispetto della normativa di seguito sono riportati i contributi:

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Dati relativi ai contributi
Anno di erogazione del contributo: 2021
Denominazione soggetto erogante: STATO
Data di incasso del contributo: 02/02/2021
Importo incassato:  € 20.000,00
Descrizione Sintetica del Contributo: FINANZIAMENTO GARANTITO D.L.8 APRILE 2020

 

Anno di erogazione del contributo: 2021
Denominazione soggetto erogante: AGENZIA DELLE ENTRATE
Data di incasso del contributo: 22/02/2021
Importo incassato:  € 4.496,00

 

Descrizione Sintetica del Contributo: CONTRIBUTO ART.1 DL N.137 DEL 2020
Anno di erogazione del contributo: 2021
Denominazione soggetto erogante: COMUNE VIMERCATE
Data di incasso del contributo: 04/10/2021
Importo incassato:  € 5.000,00
Descrizione Sintetica del Contributo: BANDO REGIONALE DISTRETTI DEL COMMERCIO COSTRUIRE IL FUTURO

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